Scuola Vela FIV
Federazione Italiana Vela  
Progetto VelaScuola

 

Comitato Olimpico nazionale Italiano  
Società Sportiva lazio  
 
   

 

statuto
 

cvra Lazio Vela
Club Velico Riva Azzurra

Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO
 del LAZIO VELA CLUB VELICO RIVA AZZURRA Approvato Giugno 2006
Associazione dilettantistica

I° PREMESSA
Art.1) - Il  LAZIO VELA CLUB VELICO RIVA AZZURRA Associazione dilettantistica - di seguito chiamata “Club Velico Riva Azzurra” o, più semplicemente, “Club” - ha lo scopo di promuo­vere e diffondere lo sport della vela e più in generale gli sport nautici. Vengono espressamente accettate le norme e le direttive del CONI e della FIV (Federazione Italiana Vela) così come previsto dalla delibera del Consiglio Nazionale del CONI n°1273/2004.
Il Club Velico Riva Azzurra, quindi, gestisce spazi, strutture e impianti finalizzati allo svolgimento della vela o di altri sport nautici e può organizzare e gestire corsi sportivi e per la conoscenza e la pratica della vela; per agevolare il raggiungimento degli scopi sportivi, può promuovere, sviluppare e condurre attività legate alla salvaguardia del territorio e delle risorse meteo-marine; sempre a tali fini può assumere la concessione d’uso di litorali, spiagge, porti, canali, etc.; gestire impianti sportivi e di balneazione; e quant'altro sia connesso con i suddetti scopi.
L’associazione é apolitica, a vocazione ambientalista e non persegue fini di lucro.
In nessun caso i proventi delle attività sportive possono essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
Art.2) - La durata del Club è a tempo indeterminato.
Art.3) - I colori sociali del Club sono il celeste e il bianco. L’inno ufficiale del Club è “Mare, mare, mare” di Patrizio Sassu.
II° SOCI
Art.4) - I Soci si suddividono nelle seguenti categorie:

  1. Soci Fondatori
  2. Soci Effettivi
  3. Soci Aggregati
  4. Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro i quali alla data del 1 novembre 1997 risultano iscritti regolarmente al Club avendo pagato la quota associativa dell’anno 1997, e precisamente i signori:

  1. Fabio Maria Agrò
  2. Leon Paolo Beorchia Nigris
  3. Mino Cappuccini
  4. Claudio Cerbara
  5. Lucio Dessolis
  6. Gianfranco Manenti
  7. Massimo Manenti
  8. Vito Miceli
  9. Susanna Passaro
  10. Gabriele Quinti
  11. Esterina Renella
  12. Marco Sgrulletti
  13. Renato Turriziani.

La cessione delle quote associative ad un familiare, iscritto nel Registro dei Familiari, conserva a quest’ultimo la qualifica di Socio Fondatore.
Sono Soci Effettivi tutti coloro, di buona condotta morale e sociale, che condividendo lo scopo sociale del Club e avendo compiuto il 18° anno di età, chiedano l’iscrizione al Club con domanda indirizzata al Presidente e sottoscritta da due Soci Fondatori. Essi vengono ammessi, previo versamento di una tassa di ammissione il cui ammontare sarà stabilito annualmente dall’Assemblea dei Soci, con delibera del Consiglio Direttivo sentito il parere vincolante espresso da almeno due terzi dei Soci Fondatori. Essi acquisiscono il diritto al voto in Assemblea dopo due anni solari di regolare iscrizione senza che in questo periodo siano stati adottati nei loro confronti provvedimenti disciplinari né si siano mai resi morosi.
Sono Soci Aggregati coloro i quali, parenti di primo grado di un Socio Fondatore, regolarmente iscritti da almeno un anno nel registro dei Familiari dei Soci chiedano con domanda indirizzata al Consiglio Direttivo di partecipare attivamente ai lavori delle Assemblee e di prestare il loro contributo per garantire la funzionalità operativa del Club. Alla domanda deve essere allegata la presentazione del Socio Fondatore. Per ogni Socio Fondatore può essere ammesso uno e un solo Socio Aggregato. La quota annuale del Socio Aggregato è dovuta dal Socio Fondatore che lo ha presentato, ed è pari al 5% (cinque per cento) di quella ordinaria definita annualmente dall’Assemblea e dà diritto al voto.
Sono Soci Onorari coloro che, per eminenti meriti personali e/o speciali benemerenze verso il Club vengono ammessi come tali con deliberazione dell’Assemblea su proposta del Consi­glio Direttivo. Essi non sono tenuti al pagamento di alcun onere e partecipano alle Assemblee con gli stessi diritti degli altri soci.
I soci, di età superiore a anni 50, che hanno a lungo operato nella gestione del Club e si sono positivamente prodigati nel tempo per la sua affermazione possono essere nominati Probiviri. Tale nomina avviene con deliberazione dell’Assemblea su proposta del Consi­glio Direttivo
Art.5) - La qualifica di Socio e i relativi diritti si perdono:

  1. per dimissioni
  2. per morosità
  3. per radiazione.

Art.6) - Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. e hanno effetto dalla data di effettivo recapito indicata sull’Avviso di Rice­zione. Le dimissioni non esonerano il Socio dal pagamento delle quote deliberate prima della data in cui hanno effetto le dimissioni stesse. Il socio dimissionario può presentare un nuovo socio, il quale può chiedere l'ammissione al Club secondo le modalità descritte all'art.5; qualora accettato tra i Soci Effettivi, l'ammissione è subordinata al pagamento di una tassa di ammissione pari al 5% (cinque per cento) di quella stabilita per l'anno in corso, mentre restano immutate le altre condizioni relative allo stato di nuovo socio.
Art.7) - Il Socio che sia in ritardo di 45 giorni nei paga­menti di quanto dovuto, a qualsiasi titolo, al Club è dichia­rato moroso ed è invitato dal Segretario con lettera racco­mandata a regolarizzare la sua posizione. nel contempo gli sono interdetti l’accesso ai locali del Club e la partecipazione alle attività sociali.
Trascorsi inutilmente 20 giorni, il Socio moroso si intenderà automaticamente decaduto dalla qualità di Socio. Rimane salvo il diritto del Club da esercitarsi anche con mezzi legali, di esigere dal Socio quanto dovuto.
Art.8) - Nei confronti del Socio che non si attiene allo Statuto o al Regolamento o che commetta azioni contrarie alla morale e al decoro o la cui condotta costituisca ostacolo o pregiudizio al buon andamento del Club e/o al suo prestigio, il Consiglio Direttivo potrà adottare i seguenti provvedimenti discipli­nari:

  1. la censura
  2. la sospensione
  3. la radiazione.

Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo il Socio potrà presentare ricorso all’Assemblea. Il giudizio dell’Assemblea è inappellabile.
Di ogni provvedimento disciplinare dovrà essere data agli in­teressati comunicazione scritta che figurerà nella scheda per­sonale del Socio. Il Socio sospeso o radiato è comunque tenuto al paga­mento di quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art.7.
Art.9) - Tutti i Soci usufruiscono, riconoscendo il diritto di prelazione, alla Scuola Vela del Club e nel rispetto delle norme regolamentari, degli impianti, delle attrezzature, delle im­barcazioni sociali, nonché in generale di tutti i beni mobili e immobili appartenenti al sodalizio. Per quanto non definito nel regolamento, qualora emerga l'esigenza di stilare una graduatoria per la fruizione di un servizio e/o di una attrezzatura l'ordine prioritario sarà il seguente: Presidente, Consiglieri, Presidenti onorari, Probiviri, Soci Fondatori, Soci Effettivi, Soci Onorari, Soci Aggregati in ordine di anzianità di iscrizione.
Art.10) - Tutti i Soci debbono:

  1. osservare il presente Statuto e il Regolamento, nonché tutte le norme riguardanti le varie attività della vita so­ciale e in genere ogni provvedimento e deliberazione dei com­ponenti gli Organi Direttivi od Amministrativi del Club
  2. astenersi dal prendere parte sotto diversi colori ad at­tività sportive praticate dal Club senza la preventiva auto­rizzazione scritta del Presidente e in ogni caso astenersi dal partecipare ad altre associazioni in conflitto di inte­ressi e/o finalità con il Club
  3. comportarsi cordialmente con gli altri Soci e mantenere comunque un contegno tale da non offenderne la sensibilità
  4. comunicare entro 30 giorni i cambiamenti di domicilio.

III° ORGANI
Art.11) - Sono Organi del Club:

  1. l’Assemblea dei Soci
  2. il Presidente
  3. il Consiglio Direttivo
  4. il Collegio Sindacale.

Art.12) - L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci. Il diritto di voto non può essere esercitato dal Socio non in regola con i pagamenti o soggetto a provvedimenti disciplinari.
Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita ad altro Socio che abbia diritto a rappresentarlo. Un Socio può essere portatore di massimo due deleghe.
Art.13) - l’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, è va­lida quando l’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno sia stato esposto nella sede sociale almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e comunque sia comuni­cato agli aventi diritto al voto a mezzo lettera Raccomandata almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In alternativa alla lettera Raccomandata è ammesso il ricorso ad una e-mail con ricevuta di recapito da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza 
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega,  di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei votanti; in seconda convo­cazione con la presenza di persona o per delega di almeno 12 Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
L’Assemblea elegge nel proprio seno un Presidente e un Segre­tario. Le votazioni dell’Assemblea possono essere fatte per appello nominale, alzata di mano o scrutinio segreto.
Art.14) - L’Assemblea Ordinaria è convocata a cura del Presi­dente del Club ogni anno entro il mese di giugno per delibe­rare su:

  1. bilancio di previsione
  2. conto consuntivo
  3. tassa di ammissione e quote Soci
  4. elezione delle Cariche Sociali.

Art.15) - L’Assemblea Straordinaria viene convocata a cura del Presidente su iniziativa:

  1. del Consiglio Direttivo
  2. dei Sindaci
  3. di almeno il 40% dei Soci aventi diritto al voto.

La richiesta di convocazione dovrà essere indirizzata per iscritto al Presidente e dovrà contenere gli argomenti da por­tare all’ordine del giorno.
L’Assemblea Straordinaria potrà trattare qualsiasi argomento, ad esclusione di quelli che formano materia riservata all’Assemblea Ordinaria, come disposto dall’art.13.
E’ regolarmente costituita in prima convocazione con la pre­senza, di persona o per delega, di due terzi degli aventi di­ritto al voto e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione con la presenza, di persona o per delega, di metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
Art.16) - Per le modifiche dello Statuto occorre che l’Assemblea deliberi con la maggioranza di quattro quinti di tutti i Soci aventi diritto al voto.
Art.17) - La nomina del Presidente del Club, dei Membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, avvengono a scrutinio segreto o per acclamazione.
Delle deliberazioni dell’Assemblea verrà redatto dal Segreta­rio dell’Assemblea un verbale che, firmato dal Presidente dell’Assemblea verrà trascritto in apposito libro, letto e approvato nella successiva Assemblea.
Art.18) - Il Presidente del Club è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Deve essere scelto tra i Soci aventi diritto al voto nell’Assemblea da almeno 3 anni. Al Presidente che ha svolto le proprie funzioni per un intero triennio viene conferito il titolo di Presidente Onorario.
Al Presidente spetta la rappresentanza del Club e la firma so­ciale. Esso presiede il Consiglio Direttivo, lo riunisce tutte le volte che lo ritiene necessario e comunque almeno tre volte nel corso di un anno e convoca le Assemblee. Il Presidente può delegare per iscritto, anche disgiuntamente i membri del Consiglio Direttivo per rappresentare il Club per determinate attività.
Art.19) - Se il Presidente del Club non potesse continuare a svolgere il suo mandato, le funzioni saranno assunte dal Vice Presidente, che viene nominato dal Consiglio Direttivo e tra i suoi componenti, fino alla prima Assemblea Ordinaria o Straordinaria in cui dovrà procedersi alla elezione del nuovo Presi­dente.
In caso di assenza o di impedimenti temporanei le funzioni del Presidente saranno esercitate dal Vice Presidente che pertanto assume la firma e la rappresentanza sociale.
Art.20) - Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale, di­sciplinare, amministrativa e sportiva del Club. Esso è compo­sto da cinque membri scelti tra i Soci aventi diritto al voto in Assemblea o tra i Soci Onorari, oltre al Presidente. Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria am­ministrazione.
Le prestazioni dei componenti gli organi amministrativi e sin­dacali sono svolte a titolo puramente gratuito. Il Consiglio Direttivo emana i regolamenti per il buon andamento del Club.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Club e nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti:

  1. Vice Presidente
  2. Segretario Generale - detto “Segretario” -
  3. Tesoriere
  4. Direttore Sportivo
  5. Direttore Attività Sociali.

Il Consiglio Direttivo può nominare, inoltre la Commissione tecnico-sportiva composta da tre membri.
Art.21) - Le riunioni consiliari sono valide quando è presente la metà dei consiglieri. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei membri intervenuti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Club o dal Vice Presidente. In caso di pa­rità di voto prevale il voto espresso da chi esercita la fun­zione di Presidente.
I verbali delle riunioni contenenti le delibere adottate sa­ranno trascritti in apposito registro e firmati dal Presidente delle riunioni e dal Segretario.
Art.22) - Se nel corso dell’esercizio venisse a mancare qual­cuno dei membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvede­ranno a sostituire quelli mancanti con deliberazione che deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Sindacale. I nuovi Consiglieri restano in carica fino alla prossima Assem­blea che potrà confermare la nomina ovvero eleggere altri in loro sostituzione.
Art.23) - Il Collegio Sindacale è composto di tre membri ef­fettivi scelti tra i Soci più due supplenti.
La carica di Sindaco non è compatibile con quella di Consi­gliere. Il Collegio Sindacale controlla la regolarità della gestione contabile. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
IV° PATRIMONIO ED ENTRATE
Art.24) - Il patrimonio del Club è costituito dai beni mobili e immobili di sua proprietà.
Le entrate sono costituite dalla quote dei Soci.
Art.25) - I Soci sono tenuti al pagamento dei seguenti contri­buti, il cui ammontare verrà proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea:

  1. tassa di ammissione, da versarsi da parte del Socio al momento dell’ammissione
  2. quota ordinaria da versarsi annualmente e anticipatamente sulla base dei preventivi di spesa approvati dall’Assemblea Ordinaria. Sono esentati da questa quota i Soci Onorari. I Soci Fondatori che hanno presentato un Socio Aggregato sono tenuti al pagamento della sua quota che è fissata nella misura del 5% (cinque per cento) della quota ordinaria. Il Socio che, con i suoi Familiari, per un anno fosse assente dal Club e ne desse comunicazione preventiva a mezzo racco­mandata A.R. almeno 5 giorni prima dell’Assemblea Ordinaria, avrà la possibilità di pagare solo il 50% (cinquanta per cento) della quota ordinaria
  3. contributi straordinari, da versarsi da parte dei Soci Fondatori e dei Soci Effettivi. I contributi straordinari do­vranno essere stabiliti dall’Assemblea nella quale dovrà es­sere presente la maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto e per la loro approvazione occorre la maggioranza as­soluta dei votanti
  4. quote per i servizi aggiuntivi: per quei servizi che com­portano un effettiva differenza di esborso per il Club do­vuta all’uso più o meno intenso del servizio da parte dei Soci il Consi­glio Direttivo potrà fissare una quota di rimborso sulla base di quanto stabilito dal regolamento.

Altre entrate possono essere costituite dalle somme derivanti dall’esercizio della Scuola di vela o ricavate dallo svolgimento di gare sportive e da altre attività nonché dalle elargizioni e/o contributi a titolo di beneficenza e/o con finalità pubblicitarie da parte di terzi.
V° SCIOGLIMENTO
Art.26) - Lo scioglimento del Club è deliberato da una Assem­blea Straordinaria espressamente convocata e con la maggioranza di 4/5 (quattro/quinti) di tutti i Soci aventi diritto al voto , che provvederà a nominare un Liquidatore col compito di procedere alla liquidazione del patrimonio sociale a norma delle vigenti di­sposizioni di legge in materia.
In ogni caso l’eventuale attivo del patrimonio del Club non sarà distri­buito tra i Soci ma andrà devoluto ad associazioni con analo­ghe finalità.
VI° NORME FINALI
Art.27) - Per quanto non esplicitamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art.28) - La soluzione di eventuali controversie tra uno o più Soci e altri Soci o tra uno o più Soci e il Consiglio Diret­tivo in materia che forma oggetto del presente Statuto o del regolamento o, comunque relativa ai rapporti associativi, sarà devoluta ad un collegio arbitrale secondo la disciplina previ­sta dal Codice di Procedura Civile come modificato dalla legge 9 febbraio 1983 n. 28.

PDF
DOWNLOAD STATUTO
 
  CLUB LOGO
Lazio Vela Club Velico Riva Azzurra
Via di Badino km. 5,400 - Borgo Hermada - Terracina - LT


| HOME | IL CLUB | DOVE SIAMO | SCUOLA VELA | CALENDARIO REGATE | GALLERY | DIDATTICA |
| INFORMAZIONI TURISTICHE | CONTATTI | @ MAIL |
METEO LOCALE | BACHECA COMPRAVENDITA |
| RASSEGNA STAMPA
| LINKS | ORGANIGRAMMA | STATUTO | AREA SOCI |